L'istituto della messa alla prova è previsto dagli artt. 28 e 29 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. ai sensi di tale strumento, il giudice, quando ritiene di dover valutare la personalità del minore, può disporre la sospensione del processo e affidare il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, affinché procedano all'attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con lo stesso provvedimento il giudice può imporre al minore, prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. Finalità della messa alla prova è quella di consentire al minore di uscire dal circuito penale per evitare gli effetti stigmatizzanti della condanna penale. Questo istituto s'inserisce nella fase dell'udienza preliminare o del dibattimento. Essa può essere disposta per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, purché il giudice ritenga opportuno valutare la personalità del minore. Affinché il giudice possa sospendere il processo ed applicare l'istituto della Messa alla prova, è necessari che i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia elaborino un progetto d'intervento e che tale progetto sia accettato dal minore imputato e svolto con la collaborazione dei servizi sociali territoriali. La sospensione del processo può essere soggetta a revoca, allorquando il minore violi in modo 'ripetuto' e 'grave' le prescrizioni imposte dal progetto.