Decadenza dalla potestà

L'art. 330 del codice civile regolamenta la decadenza dalla potestà genitoriale nei casi in cui vengano violati o trascurati i doveri ad essa inerenti o si abusi dei poteri relativi, causando grave pregiudizio del figlio. Per individuare il Tribunale per i Minorenni competente si tiene conto della residenza di fatto del minore al momento della domanda. Il ricorso può essere presentato dal Pubblico Ministero cui è giunta l'informazione relativa al pregiudizio del minore da servizi sociali, scuola, operatori sanitari, Forze dell'Ordine; da uno dei genitori o dai parenti. Il Tribunale per i Minorenni nell'adottare il provvedimento di decadenza dalla potestà sui figli (con decreto motivato), può disporre l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare o quello del genitore maltrattante o abusante. La decisione viene assunta in camera di consiglio, dopo aver assunto informazioni e sentito il parere del Pubblico Ministero.