GUP

Nel processo minorile le indagini preliminari sono dirette dal Pubblico Ministero ma in un modo che sia adeguato alla personalità del minore ed alle sue esigenze educative. La richiesta di rinvio a giudizio viene trasmessa al GUP dal PM. Un'altra caratteristica peculiare del processo penale minorile è quella dell'obbligo a fissare l’udienza preliminare innanzi al GUP anche per i reati che qualora siano commessi da maggiorenni non lo prevedano obbligatoriamente. L’udienza preliminare è il momento più rilevante del processo minorile, poiché è la sede in cui si assumono le principali decisioni. L'avviso di udienza viene notificato al minore imputato, a chi esercita su questi la potestà genitoriale e al difensore oltre che alla persona offesa ed ai servizi minorili. L’udienza preliminare è camerale, e, a causa delle modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è previsto che, prima dell’inizio, il GUP chieda all’imputato il consenso alla definizione del processo in quella fase. Qualora il GUP ritenga che il processo non si possa concludere in tale sede accoglie la richiesta del PM e dispone il giudizio nei confronti del minore imputato in sede dibattimentale.